È legale sparare all’interno di una proprietà privata?

2022-06-03 19:56:47 By :

Quando si può ottenere la licenza di porto d’armi? Esercitarsi al tiro con una pistola in un terreno privato è proibito?

La legge italiana è molto severa a proposito del possesso e dell’uso delle armi. Basti solo pensare che non solo è vietato uscire di casa con un’arma (a meno che non si abbia il porto e non ci si stia recando presso un luogo dove esercitare l’attività permessa) ma anche con qualsiasi altro strumento che possa essere ugualmente pericoloso, come ad esempio un coltello da cucina particolarmente affilato, un’ascia o un cutter. Con questo articolo ci concentreremo su un particolare argomento: vedremo cioè se è legale sparare in una proprietà privata.

In altre parole, affronteremo il caso di chi, regolarmente in possesso di un’arma da fuoco, decida di “allenarsi” nel proprio giardino oppure in altro luogo privato a cui abbia avuto legale accesso (casa di un amico o di un parente, ecc.).

Sul punto si è recentemente espressa la Corte di Cassazione [1], secondo cui il reato di “esplosioni pericolose”, che punisce anche chi spara con armi da fuoco, scatta solamente se c’è il pericolo reale che i colpi raggiungano una pubblica via. Se l’argomento ti interessa e vuoi saperne di più, prosegui nella lettura: vedremo insieme se è legale sparare all’interno di una proprietà privata.

Il possesso delle armi da fuoco è legale solamente se autorizzato. Ad essere più precisi, sono essenzialmente due i permessi che l’autorità di pubblica sicurezza può rilasciare affinché il richiedente possa acquistare un’arma:

Senza una di queste due autorizzazioni non è possibile in Italia acquistare alcuna arma. Vediamo più nel dettaglio come funzionano.

La licenza di porto d’armi viene rilasciata dalla questura su richiesta di colui che intende comprare un’arma per farne un uso determinato. La particolarità del porto d’armi è che esso consente non soltanto l’acquisto e la detenzione dell’arma (come fa il nulla osta, di cui ti parlerò a breve), ma anche il suo trasporto e, in alcuni casi, addirittura il porto.

Qual è la differenza tra trasporto e porto? Mentre il trasporto consente di spostare un’arma da un luogo ad un altro, senza possibilità, però, che in questo tragitto lo strumento possa essere utilizzato, il porto permette di avere la pronta disponibilità di utilizzo dell’arma stessa.

Marco ha un porto d’armi per uso venatorio. Quando si reca a caccia, mette il fucile in un’apposita custodia, ponendo il tutto nel portabagagli dell’auto. Quando giunge nella zona di caccia, apre la custodia e porta con sé l’arma.

Matteo, gioielliere, ha chiesto e ottenuto un porto d’armi per la difesa personale. Quando si reca a fare spese d’oro, porta con sé la pistola e la tiene carica nella fondina.

Questi due esempi fanno ben comprendere qual è la differenza tra il trasporto di un’arma e il suo porto:

Il nulla osta all’acquisto di armi [2] è la concessione che viene rilasciata dalla questura affinché una persona maggiorenne possa acquistare e detenere un’arma presso la propria abitazione.

La principale differenza tra la licenza di porto d’armi e il nulla osta sta in ciò: il nulla osta permette solamente l’acquisto dell’arma, senza alcuna possibilità di poterla portare fuori di casa. L’unico trasporto dell’arma che legittima il nulla osta è quello fino al domicilio ove si intende detenerla.

Il nulla osta è rilasciato solo alle persone maggiorenni che sono prive di un porto d’armi in corso di validità.

Il rilascio del nulla osta all’acquisto e alla detenzione di armi va richiesto alla questura territorialmente competente.

Il nulla osta all’acquisto e alla detenzione di armi ha una validità molto ridotta, di appena trenta giorni; inoltre, consente solamente la compera delle armi e delle munizioni espressamente indicate nel provvedimento.

Anche nel caso di nulla osta, occorre sempre fare denuncia delle armi acquistate alla polizia o ai carabinieri, nel termine di tre giorni.

Come anticipato, l’uso delle armi è consentito solamente se è stato autorizzato. Ciò significa che se la licenza è stata concessa per uso venatorio, si potrà trasportare l’arma solamente per andare a caccia.

Ciò non vieta, però, di potersi esercitare. Ciò in genere avviene presso i poligoni di tiro, siano essi pubblici o privati. Si tratta di luoghi dove è possibile usare in sicurezza un’arma da fuoco, senza il rischio di ferire qualcuno.

Molte persone, però, preferiscono esercitarsi a casa o da amici, in genere in un terreno di proprietà privata lontano da persone o da altre abitazioni. È il classico caso di chi se ne va in campagna e si allena a colpire i barattoli. Una condotta del genere è legale? Si può sparare all’interno di una proprietà privata?

A questa domanda ha risposto la sentenza della Corte di Cassazione citata proprio in apertura [1]. Secondo i supremi giudici, utilizzare un’arma da fuoco in una proprietà privata non costituisce reato se gli spari non avvengono in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, oppure lungo una pubblica via o in direzione di essa.

Nel caso affrontato dalla Cassazione, un uomo veniva tratto in giudizio per aver improvvisato una sorta di poligono di tiro all’aperto nell’appezzamento di terreno di proprietà della suocera.

Secondo l’accusa, l’imputato avrebbe sparato diversi colpi con la propria pistola a poca distanza da una strada rurale, facendo scattare così il reato di esplosioni pericolose [3].

Nella sentenza si legge che l’uomo, titolare del porto d’armi per l’esercizio del tiro a volo, era stato sorpreso ad esercitarsi con una pistola, di sua proprietà e regolarmente denunciata, all’interno di un appezzamento di terreno di proprietà della suocera, dove aveva sistemato una cassetta di legno con attaccato un foglio con cerchi concentrici che fungeva da bersaglio.

Sempre secondo il pm, l’area di tiro predisposta, sebbene collocata all’interno di una proprietà privata, era di fatto aperta e posta in prossimità di una strada parallela al terreno. In sostanza, chiunque si sarebbe potuto avvicinare all’area degli spari con le relative pericolose conseguenze.

Per la Corte di Cassazione, invece, non c’è reato. L’imputato, infatti, si trovava all’interno di un campo recintato posto nelle vicinanze della casa rurale della suocera; i colpi erano stati esplosi in direzione di una cassetta posta a terra a 3 o 4 metri di distanza; ai lati c’erano cataste di legna e l’imputato sparava in direzione di una collina terrapieno posta a 150 metri, sempre chiusa e di proprietà della suocera.

Impossibile, quindi, parlare di “centro abitato”, come previsto dal Codice penale in merito al reato di esplosioni pericolose; allo stesso tempo, impossibile ipotizzare l’esistenza di un concreto pericolo per la pubblica incolumità. E infatti la Cassazione ricorda come, secondo il Codice penale, la condotta meritevole di sanzione deve essere compiuta in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa.

Invece, nell’episodio in questione, è evidente che i colpi di pistola sono stati esplosi in campagna, in un luogo posto in prossimità di una strada rurale, e quindi non in uno dei luoghi indicati dal Codice penale.

Allo stesso tempo, non è possibile evincere che il fatto abbia posto in concreto pericolo il bene giuridico tutelato, ossia la vita e l’incolumità fisica riferibili ad un numero indeterminato di persone.

In sintesi: è legale sparare all’interno di una proprietà privata, se si è in possesso della licenza e se il luogo si trova distante da un centro abitato o da una pubblica via.

In questo senso, peraltro, anche una precedente sentenza del Tar Veneto [4], secondo la quale non vi sarebbe alcuna disposizione che vieti lo sparo in un luogo non abitato o comunque non adiacente ad un luogo abitato.

[1] Cass., sent. n. 19888 del 20 maggio 2022.

[2] Art. 35, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.u.l.p.s.).

Cass. pen., sez. I, ud. 20 aprile 2022 (dep. 20 maggio 2022), n. 19888

1.Con sentenza del 25 gennaio 2021 il Tribunale di Grosseto ha dichiarato F.M. colpevole del reato di cui all’art. 703 c.p., per avere, senza licenza, nelle adiacenze di un luogo abitato, sparato diversi colpi di arma da fuoco il giorno 22 aprile (…) in (…); con la stessa sentenza il Tribunale ha invece assolto il F. dalla imputazione di avere portato illegalmente in luogo la pistola cal. 22 B.B., con matricola n. (omissis) , perché il fatto non sussiste e ha infine ordinato la confisca della stessa arma.

I carabinieri, intervenuti sul posto a seguito di segnalazioni di colpi di arma da fuoco, avevano individuato il punto in cui l’imputato si stava esercitando con la pistola poco prima del loro arrivo ed avevano rinvenuto due bossoli calibro 22 sul terreno.

2.1. Il Giudice ha escluso, sulla base del materiale probatorio acquisito, che, nell’occasione, il F. abbia svolto l’attività ludico sportiva in condizioni di massima sicurezza ritenendo che l’area di tiro predisposta – sebbene collocata all’interno della proprietà della suocera – di fatto era aperta e posta in prossimità di una strada parallela al terreno e che collega i diversi agglomerati di case esistenti nella zona in modo tale che chiunque si sarebbe potuto avvicinare all’area degli spari con le relative pericolose conseguenze; inoltre, l’area dove l’imputato si era esercitato era nelle adiacenze della abitazione della suocera con la conseguenza che qualcuno dei presenti in casa avrebbe potuto avvicinarsi all’area di tiro ed essere così attinto dai colpi.

2.2. Il Tribunale ha invece pronunciato assoluzione rispetto all’altra imputazione non essendo stato dimostrato il porto in luogo pubblico dell’arma.

3.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché il travisamento della prova con riferimento ai fatti accertati in dibattimento e comunque indiscutibili a conferma che l’imputato il giorno dell’evento: i) si è recato nel campo recintato poste nelle vicinanze della casa rurale della suocera; ii) ha chiuso il recinto e ha sparato, avendo alle spalle la casa, alcuni colpi in direzione di una cassetta posta a terra a 3 o 4 metri di distanza; iii) a suoi lati c’erano cataste di legna e ha sparato in direzione di una collina terrapieno posta a 150 metri, sempre chiusa e di proprietà della suocera.

3.2. Con il secondo motivo censura la decisione impugnata per violazione dell’art. 703 c.p., considerato che tale norma incriminatrice è relativa al centro abitato, mentre il luogo dei fatti tale non è come confermato dalle testimonianze della suocera e del giardiniere sig. F. .

3.3. Il terzo motivo censura, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), la decisione per violazione dell’art. 703 c.p., e dell’art. 3 del codice della strada (D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285) per avere dato una erronea definizione del concetto di centro abitato che è comunque distinto e differente rispetto al luogo abitato.

3.4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione del citato art. 703 c.p., in quanto la relativa fattispecie incriminatrice si riferisce alla ipotesi di concreto pericolo per la pubblica incolumità, differente rispetto a quanto verificatosi nel caso di specie.

3.5. Il quinto motivo riguarda, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., e art. 703 c.p., la manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione nonché travisamento della prova con riferimento allo stato dei luoghi rispetto alla strada ed al recinto chiuso.

3.6. Il sesto motivo riprende il quarto relativo alla necessità della concreta pericolosità per potere configurare il reato di cui all’art. 703 c.p..

3.7. Il settimo motivo ripropone, in sostanza, le censure del primo motivo riguardanti la mancata considerazione, da parte del Tribunale, che la zona dei fatti è aperta alla caccia.

3.8. L’ottavo motivo censura, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e dell’art. 703 c.p., il travisamento dei fatti e 1″erroneità della motivazione in ordine ai criteri di sicurezza evidenziando che non è obbligatorio che gli spari avvengano in luogo chiuso e che comunque, il primo giudice, non ha valutato lo stato dei luoghi.

3.9. Infine, con il nono motivo si lamenta la violazione di legge con riferimento alla confisca dell’arma erroneamente ritenuta obbligatoria da parte del Tribunale ai sensi del L. n.152 del 22 maggio 1975, art. 6.

2.1. Nel caso in esame, i colpi di pistola sono stati esplosi “in campagna”, in luogo posto in prossimità (distanza non meglio precisata) di una strada rurale; non, pertanto, in uno dei luoghi indicati dalla norma incriminatrice. Nè dagli atti è dato evincersi che il fatto abbia posto in concreto pericolo il bene giuridico tutelato (la vita e l’incolumità fisica riferibile ad un numero indeterminato di soggetti) (cfr. Cass. I, 22.9.2006, n. 37384, Rv. 235082).

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Revoca la confisca dell’arma e dispone la restituzione della stessa all’avente diritto.

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